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12 Giugno 2026

Credito R&S 2026: come si calcola e quanto vale per la PMI

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo nel 2026 vale il 10% delle spese ammissibili, con un tetto annuo di 5 milioni di euro per impresa. Si applica a tutte le aziende residenti in Italia che svolgono ricerca fondamentale, industriale o sviluppo sperimentale, secondo i criteri del Manuale di Frascati. Si fruisce in compensazione F24, in tre quote annuali di pari importo.

Il Punto Chiave

Nel 2026 il credito ricerca e sviluppo resta operativo al 10%, fino al periodo d’imposta 2031. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la misura, ma ha lasciato scadere il credito per innovazione tecnologica ordinario. Per accedere al beneficio servono comunicazione preventiva al GSE e certificazione dei costi: senza questi passaggi, il credito non è compensabile in F24.

Per una piccola o media impresa che investe in progetti tecnologici, capire quanto vale davvero il credito ricerca e sviluppo non è un esercizio teorico. È la differenza tra un foglio Excel con un numero generico e una posta certa in bilancio, da utilizzare in compensazione su modello F24. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’aliquota del 10% fino al 2031, ma ha anche ridisegnato il perimetro degli investimenti che possono accedere alla misura. Sapere su quali spese si calcola la base agevolabile, quali costi entrano al 100% e quali al 150%, come gestire il tetto annuo di 5 milioni di euro: sono questi i nodi da sciogliere per stimare il beneficio reale. Più avanti, tre scenari numerici mostrano cosa cambia per una micro-impresa con un solo progetto interno, una PMI manifatturiera che lavora con un’università e una società di software con personale junior under 35. Ogni scenario chiude con il valore di credito generato e la quota annuale di compensazione effettivamente utilizzabile.

In questo approfondimento

Come funziona il credito ricerca e sviluppo nel 2026

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è una misura automatica. Significa che non richiede né domanda né bando: l’impresa che sostiene spese qualificate matura il diritto al credito direttamente sulla base della normativa vigente sul credito R&S, contenuta all’art. 1 commi 198-207 della Legge n. 160/2019 e successive modifiche. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’orizzonte temporale della misura fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031.

L’aliquota per il 2026 resta al 10% della base di calcolo, con un massimale annuo di 5 milioni di euro per beneficiario. La base si determina al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese: un dettaglio operativo decisivo, perché in presenza di altre agevolazioni la base imponibile va depurata prima di applicare l’aliquota. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP.

Possono accedere alla misura tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La forma giuridica, il settore, la dimensione e il regime contabile non incidono sull’ammissibilità. Restano esclusi i soggetti destinatari di sanzioni interdittive o in procedure concorsuali. L’accesso è subordinato al rispetto delle normative su sicurezza del lavoro e regolarità contributiva.

Dato di scenario

Nel 2026 la platea potenziale del credito R&S include circa 200.000 imprese italiane che sostengono spese qualificabili come ricerca, secondo le elaborazioni della Banca d’Italia sui dati ISTAT R&S. La quota effettiva di imprese che attiva il beneficio resta tuttavia molto più ridotta: la difficoltà non è nell’aliquota, ma nella qualificazione delle attività.

L’elemento più delicato non è il calcolo aritmetico. È la qualificazione tecnica. Si tratta di capire se un’attività è davvero ricerca e sviluppo secondo i criteri del Manuale di Frascati - lo standard internazionale OCSE che definisce cosa è davvero ricerca e sviluppo - oppure se rientra in altre categorie escluse dal perimetro 2026. Il credito per innovazione tecnologica ordinario (l’aliquota del 5% che operava fino al 2025) non è stato prorogato. Sopravvive solo il credito design e ideazione estetica, prorogato al 2026 dai commi 925-926 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026, all’aliquota del 10% e con un plafond complessivo di 60 milioni di euro.

Le sei voci di spesa che compongono la base di calcolo

La base di calcolo del credito R&S si costruisce su sei categorie di spesa, ciascuna con regole specifiche. La logica del legislatore è semplice: tutto ciò che è personale dedicato e ricerca commissionata pesa di più; tutto ciò che è strumentale o accessorio entra con limiti.

Personale dedicato alla ricerca. Sono i ricercatori e i tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto direttamente impiegati nelle attività di R&S svolte internamente. Le spese di personale entrano nella base al 100% del costo aziendale. Una maggiorazione al 150% è prevista per i giovani ricercatori under 35 al primo impiego, assunti con contratto a tempo indeterminato e in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente. Sul piano applicativo la qualificazione del personale come “dedicato a R&S” richiede timesheet puntuali: l’esperienza di certificazione conferma che gli scorrimenti orari non documentati sono la prima causa di contestazione in fase di controllo.

Beni materiali e software utilizzati nei progetti. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice di macchinari, attrezzature e software impiegati nelle attività di ricerca rientrano nella base. Il limite massimo complessivo è pari al 30% delle spese di personale della voce precedente. Non rientra l’intero costo del bene: solo la quota annua di ammortamento relativa al periodo di utilizzo nel progetto.

Contratti di ricerca extra muros. Sono le spese per ricerca affidata a enti esterni - università, istituti di ricerca pubblici, centri di competenza - che svolgono direttamente le attività di R&S agevolabili. Quando il contratto è stipulato con università e istituti di ricerca italiani, o con start-up innovative residenti, le spese entrano nella base al 150% del loro ammontare. Per i contratti con soggetti esteri, l’ammissibilità è condizionata alla residenza fiscale in Stati UE, dello Spazio Economico Europeo (SEE) o inseriti nell’elenco del decreto ministeriale del 4 settembre 1996. La maggiorazione al 150% non si applica ai contratti con commissionari diversi da università e centri di ricerca.

Quote di ammortamento su privative industriali. Le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di brevetti per invenzione industriale o biotecnologica rientrano nella base. La regola si estende a topografie di prodotti a semiconduttori e a nuove varietà vegetali, limitatamente alle quote di ammortamento maturate. Si tratta della voce meno utilizzata dalle PMI ma decisiva per imprese fortemente brevettuali.

Servizi di consulenza inerenti alla R&S. Comprendono le consulenze tecnico-scientifiche direttamente connesse al progetto, escluse le consulenze contabili e legali. Il limite è pari al 20% delle spese di personale ammissibili oppure al 20% dei costi dei contratti extra muros, se presenti.

Materiali, forniture e prodotti analoghi. Sono i materiali consumati per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota nei progetti di R&S svolti internamente. Il limite massimo è pari al 30% delle spese di personale oppure, in caso di ricerca extra muros, al 30% dei costi di tali contratti.

Tabella riepilogativa delle voci di spesa 2026

Voce di spesa Quota in base di calcolo Limite massimo
Personale ricercatori e tecnici 100% -
Personale under 35 primo impiego 150% -
Beni materiali e software 100% delle quote di ammortamento 30% spese personale
Contratti extra muros con università italiane 150% -
Contratti extra muros altri soggetti 100% -
Privative industriali (brevetti) 100% delle quote di ammortamento -
Servizi di consulenza 100% 20% personale o contratti
Materiali e forniture 100% 30% personale o contratti

La comunicazione GSE: il passaggio che molte imprese sottovalutano

Per maturare il diritto al credito non basta sostenere le spese: dal 30 marzo 2024 è obbligatoria la comunicazione preventiva al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sull’ammontare degli investimenti previsti. La comunicazione va inviata prima di sostenere le spese e aggiornata a completamento del progetto. La trasmissione avviene esclusivamente tramite la piattaforma telematica GSE, nell’area “Transizione 4.0 - Accedi ai questionari”.

La logica del meccanismo è quella di una coda cronologica: la priorità nell’accesso al plafond annuale viene assegnata in base alla data di presentazione della comunicazione preventiva. Le imprese trasmettono al MIMIT comunicazioni preventive e consuntive, e in caso di esaurimento del plafond annuale il credito non si matura, anche se le spese sono state regolarmente sostenute.

Senza comunicazione preventiva il credito non è compensabile in F24. La mancata trasmissione espone l’impresa al rischio di recupero del credito eventualmente già compensato, con sanzioni e interessi.

La comunicazione consuntiva si trasmette al completamento degli investimenti e aggiorna le informazioni inviate in fase preventiva. È condizione necessaria per l’avvio della compensazione effettiva tramite modello F24 - l’utilizzo del credito per pagare imposte e contributi attraverso il modulo unificato di pagamento.

Certificazione MIMIT: quando conviene e quanto costa

Accanto all’obbligo di comunicazione GSE, la disciplina prevede una procedura di certificazione facoltativa, introdotta dal decreto fiscale del 2022 - il decreto-legge n. 73/2022 convertito in Legge n. 122/2022 - e resa pienamente operativa dal decreto attuativo MIMIT del 2024 sulle modalità di iscrizione all’Albo dei certificatori.

La certificazione è rilasciata da soggetti iscritti all’Albo certificatori del MIMIT. Produce effetti vincolanti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (AE): una volta certificata l’attività come qualificabile come R&S, l’AE non può successivamente disconoscere la natura del credito. Non protegge invece da errori di calcolo o da spese non documentate: copre la qualificazione tecnica delle attività, non l’aritmetica del beneficio.

L’istruttoria documentale richiede tipicamente da 60 a 120 giorni e ha un costo variabile in funzione della complessità del progetto. La procedura può essere applicata sia agli esercizi passati (con effetto retroattivo sui crediti già maturati) sia ai progetti in corso o futuri.

Compensazione e tre quote annuali: come pianificare la fruizione

Il credito R&S è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, suddiviso in tre quote annuali di pari importo. La prima quota è fruibile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. Quindi, per un credito maturato sulle spese 2026, la prima quota di un terzo è compensabile dal 2027, la seconda nel 2028, la terza nel 2029.

Questa regola ha implicazioni concrete di pianificazione finanziaria: il beneficio fiscale non si traduce in liquidità immediata. Per una PMI con esigenze di cassa nell’anno di sostenimento, il credito R&S è uno strumento di compensazione futura, non di sostegno corrente. Per imprese in perdita fiscale o con redditi imponibili contenuti, però, il credito conserva valore. A differenza di altri strumenti che richiedono reddito imponibile, la compensazione F24 funziona anche su contributi previdenziali (INPS), ritenute e altre imposte.

Domande frequenti delle imprese

Quali attività non rientrano nel credito R&S 2026?

Sono escluse le attività di sviluppo prodotto basate su tecnologie già disponibili, le modifiche di routine, le personalizzazioni di software per cliente. La distinzione decisiva è l’incertezza scientifica o tecnologica: se il risultato è prevedibile con le conoscenze tecniche del settore, non è R&S agevolabile. Le Linee Guida MIMIT del 2024 forniscono criteri operativi di qualificazione, basati sui criteri del Manuale di Frascati.

Il credito d’imposta innovazione tecnologica è ancora attivo nel 2026?

No. Il credito per innovazione tecnologica ordinaria (5%) e quello per innovazione 4.0 e green non sono stati prorogati dalla Legge di Bilancio 2026. Restano attivi nel 2026 il credito R&S “puro” al 10% e il credito design e ideazione estetica, prorogato dai commi 925-926 della Legge di Bilancio 2026.

Una start-up innovativa può accedere al credito R&S?

Sì. La normativa non prevede esclusioni legate alla dimensione o all’anzianità dell’impresa. Le start-up innovative italiane assumono inoltre un ruolo particolare quando agiscono come commissionarie di contratti di ricerca extra muros. In quel caso le spese del committente entrano nella base di calcolo con maggiorazione al 150%, analogamente a quanto previsto per università e istituti di ricerca.

Si possono recuperare crediti R&S maturati negli anni precedenti?

Sì, per i crediti regolarmente maturati e non ancora compensati. La certificazione MIMIT può essere richiesta anche su esercizi passati e ha effetto sui crediti già esposti. Per i crediti già contestati dall’AE è prevista una specifica procedura di “riversamento spontaneo” che consente di sanare la posizione con sanzioni ridotte: la disciplina è stata oggetto di proroghe ripetute. Conviene verificare con il consulente fiscale la finestra in vigore alla data del riversamento.

Cosa succede se il plafond annuale GSE si esaurisce?

In caso di esaurimento del plafond, le imprese in lista d’attesa cronologica ottengono il credito solo se si liberano risorse per rinunce o investimenti non completati da imprese precedenti. La regola della priorità in base alla comunicazione preventiva rende cruciale presentare la comunicazione il prima possibile nell’anno di riferimento, anche prima di aver completato l’intero progetto.

Quale documentazione tecnica deve conservare l’impresa?

L’impresa deve conservare la relazione tecnica asseverata che descrive in modo dettagliato gli obiettivi del progetto, le metodologie applicate, gli ostacoli scientifici o tecnologici incontrati e i risultati raggiunti. A questa si aggiungono la documentazione contabile delle spese sostenute, i timesheet del personale dedicato e la certificazione dei costi rilasciata da un revisore legale o soggetto equivalente. La documentazione va conservata per i termini ordinari di accertamento tributario.

Il credito R&S è cumulabile con i bandi PNRR?

In linea di principio sì, purché il bando PNRR specifico non escluda esplicitamente la cumulabilità. La regola generale resta che la somma dei benefici non può superare il costo sostenuto. Va verificato caso per caso, perché alcuni bandi PNRR per la ricerca contengono clausole di esclusione esplicita sui medesimi costi.

Glossario sintetico

  • Base di calcolo - somma delle spese ammissibili sulle quali si applica l’aliquota del 10%, calcolata al netto di altre sovvenzioni sulle stesse voci.
  • Compensazione F24 - utilizzo del credito per pagare imposte e contributi tramite il modello unificato di pagamento.
  • Manuale di Frascati - standard internazionale OCSE che definisce cosa è davvero ricerca e sviluppo, con i criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità, riproducibilità.
  • Ricerca extra muros - ricerca affidata a enti esterni (università, istituti di ricerca, start-up innovative) che svolgono direttamente le attività agevolabili.
  • Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) - banca dati pubblica dove sono registrati gli aiuti di Stato concessi alle imprese, ai fini del controllo del cumulo.
  • Comunicazione preventiva GSE - obbligo di notifica al Gestore dei Servizi Energetici dell’ammontare degli investimenti R&S previsti, condizione per accedere alla compensazione.
  • Albo certificatori MIMIT - elenco dei soggetti abilitati a rilasciare la certificazione vincolante della qualificazione delle attività come R&S.

Il prossimo passo

Il Centro Ricerche e Studi dei Laghi (CRSL) affianca le imprese nelle fasi di qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo secondo i criteri del Manuale di Frascati. Il supporto si estende alla strutturazione della documentazione tecnica e alle interazioni con MIMIT e Agenzia delle Entrate. Per le imprese interessate a una valutazione preventiva di un progetto, il dipartimento di finanza agevolata di CRSL fornisce un primo inquadramento di fattibilità. La valutazione include la chiave di cumulabilità con altri strumenti come Patent Box o Beni Strumentali 4.0. Approfondimenti correlati sono disponibili nella sezione News & Press, in particolare l’analisi della Risoluzione AE 46/E del 2018 e il documento sulla traduzione del Manuale di Frascati curata da CRSL.

A cura della Redazione CRSL - Centro Ricerche e Studi dei Laghi

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